Art. 9.
(Educazione).

      1. La famiglia è il luogo di elezione, rispetto alle altre istituzioni pubbliche, deputato all'educazione dei suoi componenti e in cui si impara a stabilire un confronto relazionale con la società.
      2. La famiglia, quale soggetto responsabile dell'educazione dei suoi componenti ai sensi del comma 1, deve essere posta in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa.
      3. Spetta allo Stato fornire a tutte le famiglie, e in particolare a quelle disagiate psicologicamente, economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di formazione, nonché promuovere forme di educazione al valore sociale della famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado.